31 agosto 2026

DOCUMENTI RELATIVI ALLE ORIGINI DEL CISAP

 4. Statuto del CISAP (18.2.66)

Si trascrive di seguito il primo Statuto del CISAP, letto e approvato nella riunione dei «promotori» all'Hotel Touring del 18 febbraio 1966, alla quale era presente il Console d'Italia dott. Antonio Mancini.

C.I.S.A.P  CENTRO ITALIANO IN SVIZZERA PER L’AVVIAMENTO PROFESSIONALE
Jägerweg 7 (Quartiere Breitenrain), 3014 Berna

Statuto

I. Nome, sede, organizzazione e scopo

Articolo 1

1.     Sotto il nome di Centro Italiano in Svizzera per l'Addestramento Professionale (detto in seguito CISAP) è costituita una associazione senza alcun scopo di lucro (Art.60 del Codice Civile Svizzero) con sede a Berna.

2.     Questa associazione è costituita dal Consiglio del CISAP, formato da tutti i promotori del Centro.

Articolo 2

L'associazione ha per scopo di consentire ai lavoratori italiani di formarsi culturalmente e di apprendere un mestiere. Per conseguire tale scopo dovranno essere organizzati dei corsi, in modo che i partecipanti possano, superato l'esame finale, ottenere un certificato ufficiale italiano e, se lo desiderano, iscriversi ad una scuola professionale svizzera o presentarsi all'esame di fine tirocinio per ricevere un attestato di capacità che li autorizzi a denominarsi operai qualificati -sempre che adempiano ai requisiti richiesti dall' Art.30 della Legge Federale sulla Formazione Professionale:

II. Soci onorari e consiglieri

Articolo 3

1.     Il cocietariato d'onore è concesso dal Consiglio, su preposta del Comitato di direzione, a tutte le persone di buona moralità che, come rappresentanti di un ente sia pubblico che privato, sia a titolo privato, riconoscono il presente Statuto, si rendono benemeriti per la realizzazione dello scopo del Centro ed effettuano un versamento di almeno 1.000 franchi[1] o donano al Centro materiali di valore uguale.

1.     I soci onorari non hanno diritto di voto: fra essi Presidente d’onore ê . titolare del Consolato d'Italia a Berna.

2.     Le dimissioni di un socio onorario, o di un consigliere, possono essere date per il 31 dicembre, osservando un preavviso di tre-mesi.

3.     L'espulsione di un socio onorario, o di un consigliere, e decisa dal Consiglio, su proposta del Comitato di direzione, a maggioranza del 50%+1 dei consiglieri. Essa è prevista ogni qualvolta un socio onorario, o un consigliere, non osservi queste disposizioni statutarie o leda il prestigio, il buon nome o l'attività` del Centro o dei suoi soci onorari o consiglieri.

4.    Per ogni consigliere, dimissionario o espulso, il Consiglio, su proposta del Comitato di direzione, deve cercare di reperire un nuovo consigliere, in modo che mai il loro numero complessivo scenda al di sotto dell'80% di quello che era al momento della costituzione del Centro.

 III. Quote e fondi

Articolo 4

1.     Il Centro ricava í: propri fondi dai contributi concessi dai Ministeri e dalle competenti istituzioni ufficiali; da enti pubblici e privati; da persone fisiche; dalle quote di iscrizione ai corsi ed, infine, da donazioni o lasciti.
I consiglieri versano una quota annuale di 10.- al minimo[2].

2.     Le quote d'iscrizione ai corsi vengono fissate ogni anno per i relativi bienni di studio.

IV. Consiglio

Articolo 5

I promotori del Centro si costituiscono in Consiglio ed eleggono un presidente.

Almeno una volta all’anno il Consiglio è convocato dal presidente, di sua iniziativa o su richiesta del Comitato di direzione. Il 50%+1 dei soci può sempre richiedere al Comitato di direzione la convocazione del Consiglio, ogni qual volta sia ritenuto necessario.

Il Consiglio ha le seguenti attribuzioni:

a.      esame ed approvazione dei rapporti di gestione e dei conti re­lativi e determinazione delle linee generali dell’attività da svolgere

b.     concessione del societariato d'onore, accettazione delle dimissioni o decisione sulle espulsioni

c.      determinazione dell'ammontare delle quote d'iscrizione ai corsi da svolgere

d.     eventuali necessarie modifiche statutarie, con una maggioranza del 50%+1 dei consiglieri.

 V. Comitato di direzione

Articolo 6

Il Comitato di direzione è formato dal Direttore[3], dal Segretario e dal Cassiere, coadiuvati dal numero di consiglieri tecnici[4] da essi ritenuti necessari.

Il Comitato è l'organo esecutivo dell'associazione e la rappresenta all'interno e di fronte ai terzi tramite il Direttore[5] ed il Segretario collegialmente.

Il Comitato è convocato almeno una volta al mese per adottare tutte le misure necessarie al buon funzionamento del Centro e che non siano espressamente riservate al Consiglio. Per la organizzazione e la sorveglianza didattica e generale dei corsi professionali, il Comitato collabora con la Direzione didattica del Consolato d'Italia e la Direzione delle Scuole Professionali Svizzere. Uguale collaborazione è prevista con gli uffici competenti per la definizione delle modalità degli esami di fine corso.

VI. Commissione di revisione dei conti

Articolo 7

Questa commissione è formata da tre consiglieri. Essa ha in ogni momento accesso alla contabilità ed all'assemblea annuale del Consiglio deve riferire sul resoconto annuale effettuato.

VII. Amministrazione.

Articolo 8

Il segretario[6] è responsabile dell'amministrazione ed all’uopo può farsi aiutare da uno o più consiglieri.

Il cassiere tiene i libri contabili del Centro, effettua i necessari versamenti di denaro, ed è personalmente responsabile delle operazioni finanziarie effettuate.

VIII Disposizioni finali

Articolo 9

Il presidente del consiglio, i Consiglieri, i Consiglieri tecnici nel comitato di direzione, i soci onorari, possono anche essere di cittadinanza svizzera.

Per lo scioglimento dell’associazione, quali ne siano le cause, è comptente a decidere unicamente il Consiglio, su proposta del Comitato di direzione. La maggioranza richiesta è quella del 50%+1 dei consiglieri. In tal caso, tutta la sostanza, i fondi e la proprietà del Centro saranno devoluti esclusivamente alla Fondazione Mattmark.

3. In nessun caso può avvenire la loro ripartizione tra i consiglieri. Le persone in causa sono personalmente responsabii dei valori che si sarebbero appropriati.

VIII Disposizione transitoria

I soci promotori si sono costituiti in Consiglio dell’Associazione, hanno eletto all’unanimità il loro Presidente per il 1966-1967, il Consiglio di direzione e la Commissione di revisione dei conti.

Inoltre hanno deciso i corsi da tenere per l’anno 1966-1967-1968 (primo biennio), e fissato l’ammontare delle quote d’iscrizione agli stessi.

Il presente statuto, sottoscritto da tutti i soci promotori, riuniti nel Consiglio, la sera di venerdì 18 febbraio 1966, nella sala dell’Hotel Touring in Berna, entra immediatamente in vigore[7].

Cognome e nome                   Indirizzo esatto

 


[1]     In un’aggiunta postuma, non datata e senza alcun’altra indicazione, è precisato, in rosso: «all’anno».

[2]     Nella versione disponibile, «al minimo» è cancellato, senza alcuna motivazione o spiegazione.

[3]     In un’aggiunta postuma, non datata e senza alcun’altra indicazione, è precisato, in rosso: «tecnico», probabilmente riferito a Direttore. È inoltre aggiunto «Direttore amministrativo», che sostituisce, come risulta da altre parti dello Statuto, il «Segretario».

[4]     In un’aggiunta postuma, non datata e senza alcun’altra indicazione, prima introdurre la parte riguardante i consiglieri tecnici viene precisato: «Per la parte tecnica» e viene stralciato l’aggettivo «tecnici» dopo «consiglieri».

[5]     In un’aggiunta postuma, non datata e senza alcun’altra indicazione, «il Direttore» è sostituito con «i Direttori», probabilmente per includere anche il «Direttore amministrativo» (v. nota 3), al posto di «Segretario», voce cancellata. Prima di introdurre la parte riguardante i consiglieri tecnici viene precisato: «Per la parte tecnica» e viene stralciato l’aggettivo dopo «consiglieri».

[6]     Come da indicazioni precedenti, la voce «segretario» è sostituita da «Direttore amministrativo»

[7]     In questa trascrizione è lasciata la ripetizione nella numerazione romana del n. VIII. Questo Statuto è visibilmente orientato a potenziare la figura del Direttore e l’istituzione, evidentemente per salvaguardarne lo spirito e la forma originaria.

 

 


Pensando a Mattmark!

Non ho potuto partecipare all'inaugurazione del Memoriale della tragedia di Mattmark, ma conosco bene i fatti e i luoghi in cui la tragedia si è verificata. È giusto commemorare i morti e ricordare i superstiti, ma sarebbe anche giusto che emergessero le responsabilità di chi non ha vigilato per evitare la tragedia.

Stato del ghiacciaio prima della tragedia del 30 agosto 1965.
So che il Cantone Vallese lo scorso anno ha presentato ufficialmente le scuse del Governo vallesano per la tragedia del 30 agosto 1965, ma la Svizzera e lo Stato italiano non sentono alcuna responsabilità, almeno indirettamente, di quanto accaduto e più in generale delle condizioni degli immigrati, della mancanza di controlli, della mancata vigilanza sulla corretta applicazione degli accordi bilaterali? Perché l’Italia non ha saputo estendere anche al Sud i benefici dello sviluppo realizzato prevalentemente al Nord, rendendo l’emigrazione una libera scelta e non più una necessità per la sopravvivenza propria e della famiglia?

Dopo la tragedia!
E perché la Confederazione, oltre che a legiferare e a controllare gli ingressi e il soggiorno degli immigrati, non ha provveduto anche a limitare lo strapotere dell’economia, a controllare meglio, sia pure attraverso i Cantoni, le autorizzazioni e le esecuzioni dei grandi lavori, a far applicare le regole di un impiego corretto e sicuro della manodopera utilizzata?


Non voglio dire che nella tragedia di Mattmark non ci sia stato dell’imprevedibile, ma mesi addietro qualcosa si sarebbe potuto fare perché qualche avvisaglia sulla mobilità del ghiacciaio c’era già stata. La paura manifestata da alcuni operai che lavoravano sulla morena avrebbe dovuto essere presa in maggiore considerazione, anche se la relativa tranquillità del ghiacciaio che si osservava nel cantiere prima del 30 agosto 1965 non faceva presagire quel che sarebbe poi accaduto.

Anche per questo è bene continuare a ricordare la tragedia di Mattmark!

Giovanni Longu
Berna 30 agosto 2026