22 gennaio 2014

Unioni omosessuali in Italia e in Svizzera


Di fronte alla gravità dei problemi sociali che riguardano moltissime persone oggi in Italia, faccio fatica a comprendere come tra le priorità della politica (anche di chi oggi sembra voler dettare le regole del gioco) figuri il tema delle unioni omosessuali.
In realtà, parlando con la gente comune, si ha la netta sensazione che davvero l’argomento non appassioni nessuno, nonostante sia chiaro a tutti (e del resto lo ha evocato anche il Papa) che si tratta di un problema reale, anche se concerne un’esigua minoranza. Sembrerebbe che gli italiani in fondo abbiano già deciso, ideologicamente, che una cosa è il matrimonio religioso, un’altra il matrimonio civile e un’altra ancora le coppie di fatto, ma soprattutto che l’intera questione è essenzialmente di natura privata, nel senso che ognuno decide liberamente della propria forma di vita, da singolo o in coppia, a prescindere dagli aspetti dei diritti e dei doveri connessi a ciascuna forma di unione.
Dibattito fuorviante
Il disinteresse del grande pubblico è dovuto probabilmente anche alla confusione del dibattito in cui si continua a equivocare sulle parole, mettendo sempre a confronto il matrimonio con l’unione civile omosessuale, introducendo nella discussione considerazioni di natura etica e religiosa o aspetti del matrimonio (religioso e civile) come la figliolanza o l’adozione che quasi tutte le legislazioni hanno tenuto separate.
Perché, allora, se ne continua a parlare in numerosi dibattiti politici? La mia risposta è che, trattandosi di un tema almeno apparentemente delicato e controverso, serva a segnare le distanze tra forze politiche non proprio in sintonia su molti altri aspetti della politica e della società. Diversamente una soluzione adeguata sarebbe già stata trovata da tempo, come è avvenuto in gran parte dei Paesi occidentali, senza che abbia provocato crisi di religione o contrasti insanabili.
Credo che per una discussione serena finalizzata alla soluzione dei problemi posti dalle coppie omosessuali andrebbe detto chiaramente fin dall’inizio ciò che s’intende per coppia omosessuale, quali sono i campi in cui si possono far valere i diritti (e i doveri) civili e quali campi devono essere considerati esclusi dalla soluzione proposta.

La soluzione svizzera
La soluzione adottata in Svizzera mi sembra un esempio di chiarezza. La legge che ormai da anni regola l’intera materia non ha provocato finora praticamente alcuna discussione o controversia né sul piano politico né sul piano sociale. Al centro dell’attenzione del legislatore c’era la necessità di regolare giuridicamente interessi legittimi di due persone conviventi soprattutto in campo patrimoniale, ereditario, assistenziale, ed escludendone altri.
Mi preme sottolineare anzitutto la chiarezza della soluzione adottata fin dalla definizione del nuovo «stato civile» della coppia omosessuale che si è fatta registrare come tale: «unione domestica registrata». Al riguardo la legge precisa inoltre che «due persone dello stesso sesso» (senza vincoli di parentela) che hanno deciso di far «registrare ufficialmente la loro unione domestica», «si uniscono in una comunione di vita con diritti e doveri reciproci».

Diritti e doveri
La legge disciplina poi gli effetti dell’unione domestica, a cominciare dall’obbligo reciproco dell’assistenza e del rispetto e proseguendo per il «debito mantenimento dell’unione domestica» («ciascuno secondo le proprie forze»), le decisioni comuni riguardanti l’abitazione, la responsabilità solidale per i debiti contratti in rappresentanza della stessa, il regime patrimoniale (di regola la separazione dei beni, salvo convenzione diversa stipulata per atto pubblico), ecc.
Per quanto riguarda il diritto successorio, il diritto delle assicurazioni sociali, della previdenza professionale e del diritto fiscale, per legge le coppie omosessuali sono equiparate ai coniugi.

Esclusioni
Con altrettanta chiarezza la legge precisa che per le unioni domestiche registrate sono esclusi sia l’adozione e sia il ricorso a metodi della medicina riproduttiva. Su questa materia, indubbiamente la più problematica, il legislatore ha dovuto decidere ispirandosi al bene del bambino. Se infatti la legge ammettesse l’adozione o la filiazione, lo si metterebbe nella situazione sociale eccezionale di avere due madri o due padri.
Poiché in una democrazia la minoranza accetta la decisione ragionata della maggioranza, in Svizzera non si sono avute particolari reazioni alla scelta operata dal legislatore, che ha raggiunto così pienamente l’obiettivo essenziale che si era proposto, ossia quello di eliminare le (vere) discriminazioni e mitigare i pregiudizi.
Perché almeno questi obiettivi non si raggiungono in Italia?

Giovanni Longu
Berna 22.01.2014

2 commenti:

  1. Le coppie omosessuali sono equiparate alle coppie tradizionali con l'esclusione dell'adozione. Non viene usato il termine matrimonio cui la storia attribuisce un significato ben preciso.Non mi viene in mente nulla di più semplice.Non mi convince la filiazione, se ricordo bene nel diritto italiano riguarda il minore che non perde la patria podestà dei genitori naturali ma assume il cognome ed i diritti ereditari di colui, anche single,che lo affilia. Mi pare di ricordare che l'età minima è di 14 anni e che occorre il consenso del minore. Se la legge svizzera nega questa possibilità allora tanto vale farla completa: la proibizione dei minori di frequentare l'abitazione di una coppia gay!
    Antonino Alizzi


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  2. La legge svizzera mi sembra molto più chiara di quella italiana approvata recentemente al Senato. Il problema dell'adozione è molto complicato, ma il legislatore svizzero ha detto una cosa semplice: no alle adozioni intendendo salvaguardare i diritti sacrosanti dei bambini. Questo non vuol dire che un partner di una coppia omosessuale non possa o non debba voler bene e assistere i figli dell'altro partner. Anzi, pure al riguardo la legge svizzera è chiara: "Se uno dei partner ha figli, l'altro lo assiste in modo adeguato nell'adempimento del suo obbligo di mantenimento e nell'esercizio dell'autorità parentale e lo rappresenta ove le circostanze lo richiedano. I diritti dei genitori rimangono in ogni caso salvaguardati" (art. 27, cpv. 1 della Legge sull'unione domestica registrata).

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